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    LEGISLAZIONE

    La legislazione sulla procreazione medicalmente assistita (PMA) è considerata una delle più liberali e favorevoli alle pazienti in Europa.

    Include tutti i metodi di procreazione assistita, quali fecondazione in vitro (FIVET), inseminazione intrauterina (IUI), prelievo chirurgico di spermatozoi (PESA, TESE, MESA), iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI), cicli con donazione di sperma o ovociti, numero di embrioni da trasferire, diagnosi genetica preimpianto (PGT), maternità surrogata, ecc.

    La legislazione ellenica si concentra sulla garanzia che la pratica delle tecniche di procreazione assistita sia nell’interesse del bambino concepito.

    La prima legge nel campo della Procreazione Medicalmente Assistita è stata promulgata nel 2002 (Legge 3089/2002), mentre una seconda legge (Legge 3305/2005) regola i trattamenti PMA.

    Una tappa fondamentale per la PMA in Grecia è costituita dai decreti presidenziali che stabiliscono termini e condizioni per l’autorizzazione a costituire e operare Unità per la Procreazione Medicalmente Assistita (UPMA o MYIA in greco) e Banche di Crioconservazione

    Una tappa fondamentale per la PMA in Grecia è costituita dai decreti presidenziali che stabiliscono termini e condizioni per l’autorizzazione a costituire e operare Unità per la Procreazione Medicalmente Assistita (UPMA o MYIA in greco) e Banche di Crioconservazione

    La recente Legge 4958(Legge 4958/2022) è ritenuta estremamente importante perché:

    • aumenta il limite di età per le donne fino ai 54 anni
    • abolisce l’anonimato esclusivo del/la donatore/donatrice terzo/a
    • prolunga la durata della conservazione dei campioni di materiale genetico crioconservati

     

    Problematiche generali

    La procreazione umana medicalmente assistita è consentita qualora sia impossibile avere figli in modo naturale o per evitare la trasmissione di una grave malattia genetica al nascituro.

    Il quadro normativo consente la riproduzione artificiale per le coppie conviventi, le coppie coniugate o a una donna nubile o single. Secondo i quadri legislativi normativi di altri Paesi dell’UE, ogniqualvolta il consenso all’uso di queste tecniche viene dato a donne single, riguarda anche le donne single che si identificano come omosessuali. Tale assistenza medica in Grecia è consentita a condizione che la persona assistita sia in età riproduttiva.

     

    Le donne fino ai 54 anni di età possono accedere alla procreazione medicalmente assistita, previo apposito consenso e autorizzazione da parte dell’Autorità nazionale per la procreazione medicalmente assistita.

     

    Per tutte le tecniche e i metodi di procreazione assistita, in caso di coppie non coniugate o di donne single, è necessario un atto notarile affinché possano accedere al trattamento indicato.

    Donna <35 anni 35>x<40 – 1° ciclo 35>x<40 – 2° ciclo e oltre 35>x<40 – 3° ciclo e oltre >40 anni Tutte le età per il trattamento con Ovodonazione
    TRASFERIMENTO DELL’EMBRIONE/DEGLI EMBRIONI 1 or 2 embrioni 2 embrioni 2 embrioni 3 embrioni 4 embrioni 2 embrioni

    Il consenso a tutti i trattamenti e le procedure pertinenti deve sempre essere fornito in forma scritta e dopo un’adeguata informazione sui rischi e le conseguenze delle tecniche di riproduzione artificiale. Gameti, embrioni, gestazione e relative intermediazioni non possono essere oggetto di un contratto che prevede un corrispettivo finanziario.

    Sono vietate le seguenti procedure: la clonazione di un essere umano per motivi riproduttivi e la selezione del sesso. Quest’ultima è consentita solamente per evitare la trasmissione di malattie ereditarie legate al sesso.

    La diagnosi genetica preimpianto (PGT) è consentita previo consenso e autorizzazione dell’Autorità nazionale per la procreazione medicalmente assistita, per evitare che alcune malattie o disturbi genetici vengano trasmessi al bambino (PGT-M, PGT-SR o PGT-A). La PGT-A può essere utilizzata anche per identificare le cause dell’infertilità in coppie con aborti ripetuti o fallimenti dopo cicli di FIV (almeno tre tentativi falliti)

    Fecondazione artificiale eterologa

    La fecondazione eterologa è consentita quando per la fecondazione artificiale vengono utilizzati gli spermatozoi o gli ovociti di un donatore/una donatrice terzo/a; poiché entrambi i partner hanno dato il proprio consenso scritto al trattamento, hanno la filiazione del bambino, anche se il bambino non trae le proprie origini da essi.

    I donatori di sperma devono avere un’età massima di 40 anni, mentre le donatrici di ovociti devono avere un’età massima di 35 anni. È possibile utilizzare solo campioni di sperma congelati.

    I candidati donatori/donatrici devono sottoporsi a esami clinici e di laboratorio e non sono idonei se affetti da malattie genetiche o infettive, hanno un’anamnesi familiare complessa o disturbi ormonali.

    IVF Athens Center richiede alle donatrici di ovociti ulteriori esami, raccomandati dalla Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE).

     

    IVF Athens Center non ha donatori di sperma propri, ma collabora con Banche di crioconservazione valide e certificate di materiale genetico maschile in Grecia (Cryogonia) o in Europa ( Cryos International, European Sperm Bank, Ceifer BioBanco)

    Per i cicli di donazione di ovociti possiamo utilizzare ovociti provenienti da cicli freschi oppure ovociti vitrificati e riscaldati. Nel secondo caso, collaboriamo con Banche di crioconservazione certificate a Cipro (Cryos International,  Cipro) o in altri paesi in Europa (Ovobank, Ceifer BioBanco) Ovobank

     

    Fino al 2022, l’identità del donatore/donatrice di materiale riproduttivo era rigorosamente anonima e non poteva essere divulgata alle persone che desideravano avere un figlio. Le informazioni mediche relative al donatore/donatrice erano mantenute strettamente confidenziali. L’accesso alle informazioni riguardo l’anamnesi medica era consentito solo per il bene del bambino.

    Dal 2022 sono disponibili più opzioni. I donatori/donatrici possono essere anonimi o non anonimi (donatori aperti) o possono essere consanguinei lineari.

    Per i casi che escludono i consanguinei (mentre l’identità è nota), l’identità del bambino e dei suoi genitori non viene mai rivelata al donatore/donatrice e vengono seguiti protocolli strettamente confidenziali.

    Maternità surrogata

    La legislazione ellenica si differenzia sostanzialmente dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, le cui legislazioni vietano di qualsiasi forma di maternità surrogata. Il trasferimento di ovociti fecondati in un’altra donna e la sua gravidanza è consentito previa autorizzazione del tribunale prima del trasferimento.

    L’autorizzazione viene rilasciata su richiesta della donna che desidera avere un figlio (“madre committente”), a condizione, tra l’altro, che vi sia un accordo scritto tra le due parti e che sia confermato che la madre committente non è in grado dal punto di vista medico di concepire.

    La madre surrogata non deve aver superato l’età di 54 anni

    (1704/2022, Gazzetta Ufficiale del Governo ellenico 5524/B/26.10.2022),  non deve aver subito più di due parti cesarei e gli ovociti fecondati non devono appartenerle (alla madre surrogata).

     

    Per le madri surrogate di età compresa tra i 50 e i 54 anni, al fine di tutelare il benessere del nascituro, è previsto obbligatoriamente un ulteriore consenso e autorizzazione dell’Autorità nazionale per la procreazione medicalmente assistita, basato sulla prova delle sue buone condizioni di salute.

    L’accordo non deve comportare alcun vantaggio finanziario per quest’ultima. La legge chiarisce che non costituiscono vantaggio finanziario: a. il pagamento delle spese sostenute per conseguire una gravidanza, la gestazione, il parto e il periodo post-parto, e b. qualsiasi perdita accidentale di guadagno da parte della gestante a causa dell’assenza dal lavoro, o la perdita della retribuzione per l’attività lavorativa dipendente che ha perso a causa di assenza legata alle finalità della gravidanza, gestazione, travaglio o periodo post-parto.

    Uno dei presupposti per la concessione dell’autorizzazione giudiziaria alla maternità surrogata era il fatto sia la madre surrogata sia i genitori committenti dovessero essere obbligatoriamente cittadini ellenici o residenti permanenti in Grecia.

    A seguito di una modifica della disposizione di cui sopra, la maternità surrogata è ora consentita in modo disgiuntivo sia alle richiedenti sia alle madri surrogate che hanno la loro residenza permanente o temporanea in Grecia, estendendo così questa possibilità anche alle richiedenti o alle madri surrogate che hanno la loro residenza permanente al di fuori della Grecia.

    Con questo nuovo regime, la maternità surrogata in Grecia è aperta anche agli stranieri,

    mentre la Grecia è uno dei pochi paesi al mondo a fornire un quadro completo per regolamentare, facilitare e implementare la maternità surrogata, il tutto fornendo tutela legale ai futuri genitori, anche se provenienti dall’estero.

    Maggiori informazioni sul procedimento della maternità surrogata in Grecia sono disponibili qui.

    Fecondazione post mortem

    La procreazione medicalmente assistita dopo la morte del coniuge o del partner è consentita solo se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: a. il coniuge o il partner soffre di una malattia che può compromettere le prestazioni di fertilità o che ne mette in pericolo la vita, e b. il coniuge o il partner aveva acconsentito tramite atto notarile alla fecondazione post mortem. La fecondazione artificiale viene effettuata non prima di sei mesi e non più tardi di due anni dal decesso del coniuge o del partner.

    Ovociti fecondati crioconservati

    I pazienti che ricorrono alla procreazione assistita devono decidere in comune e dichiarare per iscritto il proprio desiderio per il futuro del materiale riproduttivo crioconservato.

    Tutto il materiale riproduttivo crioconservato che non verrà utilizzato per il proprio trattamento (in eccedenza) potrà essere:

    1. donato in forma anonima per il trattamento della fertilità di altre pazienti selezionate dal medico o dall’unità di fertilità
    2. utilizzato per scopi di ricerca o terapeutici
    3. distrutto

     

    Ai sensi della Legge 4958/2022, la crioconservazione può durare fino a 5 anni. Dopo questo periodo è necessario firmare un nuovo modulo di consenso e inviarlo alla Banca di crioconservazione (B.C.), per il prolungamento della crioconservazione.

    Questa domanda deve essere rinnovata ogni 5 anni qualora non si desideri un impegno temporale specifico, a condizione che vengano pagati costi di deposito annuali definiti dalla B.C.

    Qualora la crioconservazione non sia più d’interesse, il materiale crioconservato può essere utilizzato per scopi di ricerca e terapeutici o essere distrutti, secondo la volontà e la decisione finale dei pazienti.

    Se la dichiarazione congiunta di cui sopra non esiste, così come in caso di disaccordo sul loro utilizzo, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione, cessazione o risoluzione del accordo di convivenza, risoluzione di libera unione, gli zigoti e gli ovociti fecondati sono conservati o utilizzati per scopi di ricerca o terapeutici, oppure sono distrutti, su decisione dell’Autorità, su richiesta della Banca di crioconservazione.

    Nel caso delle circostanze sopra menzionate, il materiale riproduttivo non fecondato (gameti, sperma o ovociti non fecondati) non viene distrutto, ma conservato e utilizzato dalla persona a cui appartengono.

    Gli ovociti fecondati e gli zigoti devono essere obbligatoriamente distrutti entro il 14° giorno dopo la fecondazione, senza tenere conto dell’eventuale periodo intermedio di crioconservazione.